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Antiriciclaggio: nuovi indicatori UIF anche per i commercialisti![]() Lunedì 15/05/2023
a cura di Studio Valter Franco L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il 12 maggio 2023 un documento di 34 pagine recante gli indicatori di anomalia in materia di disciplina dell’antiriciclaggio; il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2024, cosicché i precedenti indicatori, in parte dettati da provvedimenti della Banca d’Italia, in parte dal D.M. Giustizia o D.M. Interno. Per le segnalazioni di operazioni in contante oltre soglia (art. 49 del D.lgs. 231/2007) è confermata la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli indicatori di anomalia sono 34, articolati in sub indici e sono finalizzati ad agevolare i soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni sospette, pur non essendo gli stessi esaustivi e vincolanti. In particolare per i commercialisti si evidenziano i seguenti indicatori:
Il Provvedimento indica che identificati gli indicatori applicabili i soggetti alla normativa antiriciclaggio debbono selezionare i sub indici rilevanti anche indipendentemente dalla categoria di appartenenza: ad esempio l’indice 26 relativo ai crypto assets è applicabile a qualsiasi soggetto, incluso i professionisti che alla luce dell’attività svolta individuino operazioni sospette basate su tali strumenti. Per i commercialisti, in particolare, si individuano gli indici: indice 20 nel quale riscontriamo l’emissione di fatture non coerenti con l’attività svolta dal soggetto, assenza nei magazzini societari della merce risultante dagli inventari, costituzione simultanea di numerosi enti o società da parte della medesima persona fisica o giuridica, specie se intervengono soggetti di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 75, operatività di società aventi rilevanti volumi di affari in assenza di reali strutture organizzative, operatività di imprese caratterizzate dall’assenza di deleghe per il versamento di imposte o contributi o con addebito di importi del tutto incongruenti con i volumi operativi. indice 21 in materia di operatività oggetto di revisione che per caratteristiche ed importi risulta non coerente con l’attività svolta, nel quale riscontriamo la presentazione di documentazione contabile che evidenzia valori palesemente difformi rispetto all’operatività, operazioni contabili aventi scopo di occultare disponibilità finanziarie, valutazioni di beni o servizi utilizzando principi contabili o metodi diversi da quelli adottati in esercizi precedenti e che determinano notevoli variazioni nei valori, registrazione nei libri contabili di numerose fatture di importo tondo e con causale eccessivamente generica. L’indice 28 tratta poi di operatività connessa con mandati fiduciari aventi ad oggetto partecipazioni societarie, il successivo indice 29 tratta di operatività connessa con mandati fiduciari aventi ad oggetto conti correnti, strumenti finanziari, crediti etc., mentre l’indice 30 tratta di operatività di trust o altri strumenti di protezione patrimoniale; infine l’indice 31 tratta operatività connessa con cessione o acquisto di crediti, La sezione C - indice 33 - tratta poi degli elementi per valutare l’operatività che potrebbe essere riconducibile a fenomeni di finanziamento del terrorismo mentre l’indice 34 all’operatività che potrebbe essere riconducibile a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa |
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